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Art 82c Condizioni e oneri 198
1 La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti nell’azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell’azienda fissato nell’allegato 6a numeri 2 e 3. 2 Nell’ingrasso di suini, durante il periodo d’ingrasso devono essere utilizzate almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell’ingrasso, riferita alla sostanza secca, deve rappresentare almeno il 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d’ingrasso. 3 L’effettivo di suini determinante per il calcolo del valore limite è determinato secondo l’allegato 6a numero 1. 4 Le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio nonché la verifica del rispetto del valore limite si fondano sull’allegato 6a numeri 4 e 5. 198 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 apr. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264). |
