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Art. 89 Ripresa di un’altra azienda o di parti di un’azienda
1 Se il gestore di un’azienda riprende un’altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul più elevato dei due valori di base. 2 Se il gestore di un’azienda riprende soltanto parti di un’altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente della propria azienda. |
