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Art. 1 Principi
1 Al fine di garantire una sicurezza dei dati adeguata, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento definiscono la necessità di protezione dei dati personali e stabiliscono i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati in considerazione del rischio. 2 La necessità di protezione dei dati personali è valutata sulla base dei seguenti criteri:
3 Il rischio per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata è valutato sulla base dei seguenti criteri:
4 Nello stabilire i provvedimenti tecnici e organizzativi si applicano inoltre i seguenti criteri:
5 La necessità di protezione dei dati personali, il rischio e i provvedimenti tecnici e organizzativi sono verificati durante l’intera durata del trattamento. Se necessario, i provvedimenti sono aggiornati. |
