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Art. 12 Codici di condotta e certificazioni
1 I dati personali possono essere comunicati all’estero, se un codice di condotta o una certificazione garantisce una protezione adeguata dei dati. 2 Il codice di condotta deve essere previamente sottoposto all’IFPDT per approvazione. 3 Il codice di condotta o la certificazione deve essere corredato dall’impegno vincolante ed esecutorio del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato terzo di applicare le misure contenutevi. |
