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Art. 15 Notifica di violazioni della sicurezza dei dati
1 La notifica all’IFPDT di una violazione della sicurezza dei dati riporta le seguenti informazioni:
2 Se non è in grado di comunicare contemporaneamente tutte le informazioni, il titolare del trattamento fornisce quanto prima le informazioni mancanti. 3 Se è tenuto a informare la persona interessata, il titolare del trattamento le comunica in una lingua semplice e comprensibile almeno le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a ed e–g. 4 Il titolare del trattamento documenta le violazioni. La documentazione illustra i fatti legati agli eventi, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati. Deve essere conservata per almeno due anni dalla notifica secondo il capoverso 1. |
