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Art. 24 Eccezione all’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento
Le imprese e le altre organizzazioni di diritto privato che al 1° gennaio di un anno impiegano meno di 250 collaboratori e le persone fisiche sono esentate dall’obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento, salvo che sia adempiuta una delle seguenti condizioni:
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