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Art. 31
1 L’organo federale titolare del trattamento notifica all’IFPDT le previste attività di trattamento automatizzato al momento dell’autorizzazione del progetto o della decisione sullo sviluppo del progetto. 2 La notifica contiene le indicazioni di cui all’articolo 12 capoverso 2 lettere a–d LPD e la probabile data di inizio delle attività di trattamento. 3 L’IFPDT inserisce tale notifica nel registro delle attività di trattamento. 4 L’organo federale responsabile del trattamento aggiorna la notifica con il passaggio all’esercizio produttivo o alla sospensione del progetto. |
