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Art. 41 Cooperazione con l’Ufficio federale della cibersicurezza 10
1...11 2 L’IFPDT invita l’Ufficio federale della cibersicurezza a prendere posizione prima di ordinare a un organo federale di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 8 LPD. 10 Nuovo testo giusta la cifra II n. 7 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746). 11 Abrogato dall’all. n. 2 dell’O del 7 mar. 2025 sulla cibersicurezza, con effetto dal 1° apr. 2025 (RU 2025 169). |
