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Art. 6 Regolamento degli organi federali sul trattamento
1 L’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile stabiliscono un regolamento per i trattamenti automatizzati se:
2 Il regolamento contiene in particolare indicazioni sull’organizzazione interna, sulla procedura di trattamento e di controllo dei dati nonché sui provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati. 3 L’organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile aggiornano periodicamente il regolamento e lo mettono a disposizione del consulente per la protezione dei dati. |
