Art. 42 Trattamento dei dati
1 I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale, i servizi finanziari, i settori specializzati dell’UFPER e i servizi responsabili del supporto tecnico elaborano i dati, per quanto sia necessario all’adempimento dei loro compiti. 1bis Gli impiegati possono consultare i propri dati, più precisamente i dati riferiti agli orari di presenza, purché abbiano il diritto di accedervi.41 1ter I superiori possono consultare i dati dei loro collaboratori, più precisamente i dati riferiti agli orari di presenza, purché abbiano diritto di accedervi.42 2 La portata delle autorizzazioni al trattamento dei dati è disciplinata nell’allegato 4. 41 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617). 42 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 617). |