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Art. 6 Pubblicazione
1 I direttori degli uffici assicurano che gli impiegati siano informati della prevista pubblicazione dei loro dati relativi all’attività professionale in intranet, in un organo di pubblicazione interno o su un albo. 2 L’informazione indica la natura della pubblicazione prevista e menziona che gli impiegati che si oppongono alla pubblicazione possono segnalarlo per scritto in qualsiasi momento. 3 La pubblicazione di dati personali degni di particolare protezione necessita del consenso scritto della persona interessata. |