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Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)
Art. 13Pianificazione e preparazione
1 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, i Cantoni sul cui territorio si trovano Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 attuano nel loro settore le disposizioni emanate dall’UFPP. In particolare hanno i seguenti compiti:
a.
in collaborazione con l’UFPP, informano la popolazione delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 sul comportamento da tenere in caso di evento;
b.
basandosi sulle disposizioni dell’UFPP, pianificano l’evacuazione della popolazione in pericolo in modo tale che possa essere attuata:
1.
nella zona di protezione d’emergenza 1, entro 6 ore da quando è stato dato l’ordine,
2.
nella zona di protezione d’emergenza 2, entro 12 ore da quando è stato dato l’ordine,
3.
negli hot spot a seconda della situazione e delle necessità.
c.
provvedono all’alloggio e all’approvvigionamento della popolazione evacuata;
d.
preparano provvedimenti nell’ambito dell’agricoltura e dei generi alimentari nonché dell’approvvigionamento in acqua potabile;
e.
pianificano l’esercizio di centri di consulenza per questioni relative alla radioattività (Centri di consulenza Radioattività);
f.
pianificano l’esercizio di centri di misurazione della radioattività;
g.
sulla base delle disposizioni emanate dall’UFPP (art. 11 cpv. 1 lett. g) allestiscono la loro documentazione per gli interventi, in particolare per la gestione del traffico in caso di evento;
h.
in collaborazione con l’UFPP e l’IFSN provvedono periodicamente alla formazione e all’addestramento dei loro organi direttivi;
i.
coordinano e sorvegliano i provvedimenti di protezione d’emergenza delle regioni e dei Comuni.
2 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza conformemente alle disposizioni emanate dall’UFPP, i Cantoni che si trovano sul resto del territorio svizzero hanno in particolare i seguenti compiti:
a.
elaborano un piano per l’evacuazione della popolazione in pericolo negli hot spot;
b.
provvedono all’alloggio e all’approvvigionamento della popolazione evacuata;
c.
preparano i provvedimenti nell’ambito dell’agricoltura e dei generi alimentari, nonché dell’approvvigionamento in acqua potabile;
d.
pianificano l’esercizio di centri di consulenza per questioni relative alla radioattività (Centri di consulenza Radioattività);
e.
pianificano l’esercizio di centri di misurazione della radioattività.
3 Per l’accoglienza a breve termine delle persone evacuate il valore di riferimento è pari al 5 per cento della popolazione residente in modo permanente in un Cantone, per l’accoglienza a lungo termine all’1 per cento.