Ordinanza
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Art. 5 Fusioni di Comuni
1 Le fusioni di Comuni non hanno alcun effetto sull’estensione territoriale delle zone di protezione d’emergenza. Le corrispondenti parti del Comune restano nella zona di protezione d’emergenza a cui erano attribuite prima della fusione. 2 L’IFSN esamina annualmente l’allegato 3 e, dopo aver sentito i Cantoni interessati, inserisce le modifiche derivanti da fusioni di Comuni e cambiamenti di nome. |