Ordinanza
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Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la protezione d’emergenza per i casi in cui negli impianti nucleari svizzeri si verifichino eventi durante i quali non possa essere escluso un considerevole rilascio di radioattività. 2 Gli impianti nucleari che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza sono elencati nell’allegato 1. |