Ordinanza
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Art. 10 MeteoSvizzera
1 L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) mette a disposizione dell’IFSN i dati meteorologici e le previsioni per i calcoli relativi alla dispersione e alla dosimetria. 2 Su mandato della CENAL, MeteoSvizzera effettua calcoli relativi alla dispersione. 3 In caso di evento MeteoSvizzera può chiedere, per la fornitura delle sue prestazioni, il sostegno da parte di elementi d’impiego dell’esercito conformemente all’articolo 67 capoverso 1 lettera d della legge militare del 3 febbraio 19957. |