Ordinanza
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Art. 16
1 Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, le regioni e i Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2, nonché le regioni e i Comuni che si trovano sul resto del territorio svizzero attuano nel loro settore i provvedimenti previsti dalla documentazione standard. 2 In caso di evento le regioni e i Comuni delle zone di protezione d’emergenza 1 e 2, nonché le regioni e i Comuni che si trovano sul resto del territorio svizzero attuano nei loro settori i provvedimenti previsti dalla documentazione standard. |