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Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)
Art. 17
1 Oltre ai compiti specifici, gli enti di cui alle sezioni da 3 a 7 hanno i seguenti compiti e competenze:
a.
pianificano i provvedimenti in modo tale che, in caso di evento, possano essere attuati tempestivamente quando viene lanciata un’allerta o un allarme;
b.
sono responsabili della formazione e dello svolgimento di esercitazioni nei loro settori e prendono parte alle esercitazioni di emergenza generali;
c.
aggiornano i piani di allarme e la documentazione per gli interventi;
d.
garantiscono che siano disponibili il personale e il materiale necessari in caso di emergenza.
2 Organizzano autonomamente i compiti nel loro settore di attività.