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Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)
Art. 18
1 Per la pianificazione, la preparazione e l’attuazione dei provvedimenti di protezione d’emergenza i Cantoni possono riscuotere emolumenti dagli esercenti d’impianti nucleari ed esigere il rimborso delle spese.
2 I servizi federali riscuotono emolumenti sulla base dei loro regolamenti in materia.