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Ordinanza
sulla protezione d’emergenza in prossimità
degli impianti nucleari
(Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)
Art. 2
Scopo della protezione d’emergenza
La protezione d’emergenza si prefigge di:
a.
proteggere la popolazione interessata e le sue basi vitali;
b.
assistere per un tempo limitato la popolazione interessata e fornirle gli aiuti più urgenti;
c.
limitare le conseguenze di un evento.