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Ordinanza
sulla protezione d’emergenza in prossimità
degli impianti nucleari
(Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)

Art. 2 Scopo della protezione d’emergenza

La pro­te­zio­ne d’emer­gen­za si pre­fig­ge di:

a.
pro­teg­ge­re la po­po­la­zio­ne in­te­res­sa­ta e le sue ba­si vi­ta­li;
b.
as­si­ste­re per un tem­po li­mi­ta­to la po­po­la­zio­ne in­te­res­sa­ta e for­nir­le gli aiu­ti più ur­gen­ti;
c.
li­mi­ta­re le con­se­guen­ze di un even­to.