Ordinanza
|
Art. 3 Principio
1 Intorno a ogni impianto nucleare sono definite due zone di protezione d’emergenza per i casi di incidente grave:
2 I Comuni e le parti di Comuni attribuiti alle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 sono indicati nell’allegato 3. 3 La regione che è contigua alla zona di protezione d’emergenza 2 comprende il resto del territorio svizzero. 4 Come base per l’ulteriore pianificazione e preparazione di provvedimenti di protezione possono essere definiti comprensori di pianificazione (all. 4). All’interno dei comprensori di pianificazione sono predisposti, in caso di evento, provvedimenti di protezione specifici. 5 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) rileva i geodati necessari alla definizione delle zone di protezione d’emergenza. Il rilevamento, l’aggiornamento e l’utilizzo di tali dati sono retti dall’ordinanza del 21 maggio 20083 sulla geoinformazione. BGE
140 II 315 (2C_255/2013) from 11. April 2014
Regeste: Art. 8 EMRK; Art. 10 BV; Art. 25a VwVG; Art. 64 Abs. 3 KEG; Verfügung über aufsichtsrechtliche Realakte des ENSI (Störfallvorsorge KKW Mühleberg). Eintreten (E. 1) und Ausgangslage (E. 2). Das Kernenergierecht schliesst die Anwendbarkeit von Art. 25a VwVG gegenüber der Aufsichtstätigkeit des ENSI im Bereich der Störfallvorsorge nicht aus (E. 3). Schutzwürdiges Interesse und Berührtsein in der Rechtsstellung als Voraussetzungen für eine Verfügung über Realakte (E. 4): bejaht bei Anwohnern eines Kernkraftwerkes mit Bezug auf die (auch) ihrem Schutz dienenden kernenergierechtlichen Normen zur Störfallvorsorge (E. 4.6, 4.7 und 5). Beitrag von Art. 25a VwVG zu einem wirksamen Grundrechtsschutz (E. 4.8 und 4.9). |