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Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)
Art. 3Principio
1 Intorno a ogni impianto nucleare sono definite due zone di protezione d’emergenza per i casi di incidente grave:
a.
la zona di protezione d’emergenza 1 comprende la regione in cui si rendono necessari provvedimenti di protezione immediati quando l’incidente costituisce un pericolo per la popolazione;
b.
la zona di protezione d’emergenza 2 è contigua alla zona 1 e comprende la regione in cui si rendono necessari provvedimenti di protezione quando l’incidente costituisce un pericolo per la popolazione. Essa è suddivisa in settori di pericolo (allegato 2).
2 I Comuni e le parti di Comuni attribuiti alle zone di protezione d’emergenza 1 e 2 sono indicati nell’allegato 3.
3 La regione che è contigua alla zona di protezione d’emergenza 2 comprende il resto del territorio svizzero.
4 Come base per l’ulteriore pianificazione e preparazione di provvedimenti di protezione possono essere definiti comprensori di pianificazione (all. 4). All’interno dei comprensori di pianificazione sono predisposti, in caso di evento, provvedimenti di protezione specifici.
5 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) rileva i geodati necessari alla definizione delle zone di protezione d’emergenza. Il rilevamento, l’aggiornamento e l’utilizzo di tali dati sono retti dall’ordinanza del 21 maggio 20083 sulla geoinformazione.