Ordinanza
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Art. 4 Regolamentazione in deroga
1 In casi motivati, in particolare nelle regioni intorno a reattori di ricerca e a depositi di scorie radioattive, è possibile effettuare una suddivisione delle zone di protezione d’emergenza diversa da quella indicata all’articolo 3 sulla base dei pericoli derivanti da un impianto nucleare. Queste zone di pericolo speciali sono definite nell’allegato 3. 2 Se un impianto nucleare è in fase di gestione post operativa o in fase di disattivazione, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) verifica, su incarico dell’esercente e sulla scorta del pericolo derivante dall’impianto nucleare in questione, l’attribuzione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 alle zone di protezione d’emergenza inclusi i settori di pericolo ai sensi dell’allegato 3. Se è opportuna una nuova attribuzione, modifica l’allegato 3 di conseguenza. Dapprima sente l’IFSN, i Cantoni interessati e i gestori dell’impianto nucleare in questione. |