Ordinanza
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Art. 6 Pianificazione e preparazione
1 I compiti che gli esercenti d’impianti nucleari sono tenuti ad adempiere nell’ambito della pianificazione e della preparazione della protezione d’emergenza sono definiti dalle pertinenti disposizioni della legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprotezione. 2 Gli esercenti d’impianti nucleari hanno in particolare i seguenti compiti:
3 Per l’adempimento dei propri compiti essi si accordano con i partner della protezione d’emergenza. |