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Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)
Art. 6Pianificazione e preparazione
1 I compiti che gli esercenti d’impianti nucleari sono tenuti ad adempiere nell’ambito della pianificazione e della preparazione della protezione d’emergenza sono definiti dalle pertinenti disposizioni della legislazione sull’energia nucleare e sulla radioprotezione.
2 Gli esercenti d’impianti nucleari hanno in particolare i seguenti compiti:
a.
determinano i criteri per l’allerta e l’allarme in un regolamento d’emergenza. A tal fine si attengono alla direttiva dell’IFSN;
b.
garantiscono che l’IFSN, la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) e il Cantone di ubicazione siano informati tempestivamente quando i criteri per il lancio di un’allerta o di un allarme ai sensi della lettera a sono adempiuti;
c.
tengono pronta in ogni momento un’organizzazione per i casi d’emergenza dotata di personale e di materiale adeguato;
d.
garantiscono la formazione dei membri dell’organizzazione d’emergenza;
e.
tengono pronti la documentazione per gli interventi e i piani di allarme adeguati;
f.
tengono pronti mezzi adeguati per determinare il termine di sorgente. Per termine di sorgente s’intende la quantità e il tipo di radionuclidi rilasciati e l’andamento temporale del rilascio;
g.
svolgono regolarmente esercitazioni di emergenza, comprese le esercitazioni di emergenza generali, sotto la sorveglianza dell’IFSN;
h.
predispongono e installano adeguati strumenti di comunicazione in caso di emergenza per comunicare con:
1.
l’IFSN,
2.
la CENAL,
3.
i servizi designati dai Cantoni sul cui territorio si trovano i Comuni o le parti di Comuni della zona di protezione d’emergenza 1.
3 Per l’adempimento dei propri compiti essi si accordano con i partner della protezione d’emergenza.