Ordinanza
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Art. 38 Calcolo della rimunerazione unica e degli importi 25
1 La rimunerazione unica è composta di un contributo di base e di un contributo legato alla potenza. 1bis Per gli impianti integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2022, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus.26 1ter Per gli impianti annessi o isolati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus.27 1quater Per gli impianti fotovoltaici ubicati al di fuori delle zone edificabili, non annessi a un edificio né integrati al suo interno, il contributo legato alla potenza viene aumentato con un bonus purché essi abbiano una potenza minima di 150 kW e siano stati installati a un’altitudine di almeno 1500 m sul livello del mare.28 2 Gli importi sono determinati nell’allegato 2.1. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) li verifica annualmente. In caso di mutamento considerevole delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento degli importi. 3 Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che sono stati messi in esercizio dal 1° gennaio 2013 valgono gli importi per gli impianti annessi e isolati, anche se essi appartengono alla categoria degli impianti integrati. 4 Per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all’aumento della potenza raggiunta con l’ampliamento o il rinnovamento. Non viene versato alcun contributo di base. 5 Se un impianto viene ampliato già prima dell’ottenimento della rimunerazione unica, il contributo di base viene versato per l’elemento dell’impianto messo in esercizio per primo e il contributo legato alla potenza in funzione della data di messa in esercizio dei singoli elementi dell’impianto.29 6 Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo l’articolo 6, il contributo di base è calcolato sulla scorta del valore medio degli importi ponderato in base alla potenza e il contributo legato alla potenza in funzione degli elementi della potenza per categoria. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771). 26 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 820). 27 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771). 28 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479). |