Ordinanza
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Art. 48 Aliquote 42
1 Per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli il contributo d’investimento ammonta al 50 per cento dei costi d’investimento computabili. 2 Nei seguenti casi il contributo d’investimento è pari al 60 per cento dei costi d’investimento computabili:
3 Per i rinnovamenti considerevoli il contributo d’investimento ammonta:
4 Per gli impianti con una potenza da 1 a 10 MW le aliquote di cui al capoverso 3 sono ridotte in chiave lineare. 5 Per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli è determinante la potenza dopo l’ampliamento o il rinnovamento. 6 Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d’investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771). |