Ordinanza
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Art. 61 Costi d’investimento computabili
1 Per il calcolo del contributo d’investimento sono computabili in particolare i costi di costruzione, di pianificazione e di direzione dei lavori nonché i costi delle prestazioni proprie del gestore, se:
2 I costi di pianificazione e di gestione dei lavori sono computati al massimo fino all’ammontare del 15 per cento dei costi di costruzione computabili. 3 I costi delle prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato. 4 Se durante il periodo di concessione vengono effettuati investimenti per il rinnovamento, l’ampliamento o la sostituzione di un impianto esistente e il periodo di concessione restante dell’impianto è inferiore al periodo di utilizzazione medio ponderato in base all’investimento delle parti dell’impianto determinanti, si considerano i costi d’investimento computabili nel rapporto tra il periodo di concessione restante e il periodo di utilizzazione ponderato in base all’investimento a un tasso di sconto annuo pari al tasso d’interesse calcolatorio. Ciò non vale in caso di accordo per un indennizzo sul valore residuo che tenga adeguatamente conto di un eventuale contributo d’investimento.49 49 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771). |