Ordinanza
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Art. 87j Versamento scaglionato del contributo d’investimento
1 Il contributo d’investimento è versato in più tranche. 2 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di principio di cui all’articolo 87e(piano di pagamento). 3 La prima tranche non può essere versata prima dell’inizio dei lavori. 4 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d’investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’articolo 87e. |