Ordinanza
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Art. 96j Esclusione, rinuncia e nuova domanda
1 L’organo d’esecuzione dispone l’esclusione di un impianto dalla concessione del contributo alle spese d’esercizio, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:
2 La rinuncia al contributo alle spese d’esercizio è comunicata all’organo d’esecuzione rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un trimestre. 3 Una nuova domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio può essere presentata in qualsiasi momento. Tuttavia il contributo alle spese d’esercizio è nuovamente concesso non prima di un anno dall’ultima esclusione o rinuncia. |