Ordinanza
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Art. 47 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento
1 L’ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:
2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole se:
54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771). |