Ordinanza
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Art. 87o Aliquote
1 Il contributo d’investimento per la prospezione, lo sfruttamento e la costruzione di un impianto ammonta al 60 per cento dei costi d’investimento computabili. 2 Il contributo d’investimento per una prospezione o uno sfruttamento può essere ridotto in particolare se i rischi geologici sono bassi oppure se il tenore tecnico, qualitativo o innovativo della domanda è basso. |