Ordinanza
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Art. 15 Prezzo di mercato di riferimento 17
1 Il prezzo di mercato di riferimento per l’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all’effettiva immissione in rete ogni quarto d’ora degli impianti di ciascuna tecnologia sottoposti a una misurazione del profilo di carico. 2 Per gli impianti la cui produzione è comunicata mensilmente, si applica la media mensile. 3 Per gli impianti la cui produzione è comunicata trimestralmente, si applica la media trimestrale. 4 L’UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento. 17 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 mag. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023275). |
