Ordinanza
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Art. 4 Potenza dell’impianto
1 La potenza di un impianto si determina secondo l’articolo 13 OEn5. 2 Per le centrali elettriche a legna, la potenza si determina in base alla potenza specificata dal produttore nell’accordo di fornitura. Se la potenza non è certa, l’organo d’esecuzione la stabilisce, sentito l’UFE, tenendo conto di tutte le componenti dell’impianto.6 6 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708). |
