Ordinanza
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Art. 12 Garanzia di origine e plusvalore ecologico
1 I gestori degli impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità devono trasferire all’organo d’esecuzione le garanzie di origine registrate. 2 Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione definitiva al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 24). |
