Ordinanza
|
|
Art. 3 Nuovi impianti 4
1 Sono considerati nuovi impianti:
2 Sono considerati parimenti nuovi impianti:
3 L’organo d’esecuzione, sentito l’Ufficio federale dell’energia (UFE), decide se l’impianto sia da considerarsi nuovo o no. 4 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708). |
