Ordinanza
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Art. 10a Organo paritetico della cassa di previdenza 13
1 L’IPI disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l’organizzazione dell’organo paritetico della sua cassa di previdenza. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole. 2 Possono essere eletti membri dell’organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato. 3 Le indennità erogate ai membri dell’organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA. 13 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 2 mag. 2007 concernente l’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione, in vigore il 1° mag. 2007 (RU 2007 2235). |