Ordinanza
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Art. 10b Rendita transitoria 14
1 Se una persona percepisce una rendita transitoria intera o una mezza rendita transitoria, l’IPI assume la metà dei costi per il finanziamento della rendita transitoria effettivamente percepita, nella misura in cui:
2 Se le condizioni definite al capoverso 1 lettere a o b non sono soddisfatte, l’IPI partecipa ai costi nella misura del 10 per cento. 14 Introdotto dal n. I dell’O del 9 apr. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1891). |