Ordinanza
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Art. 15 Principio
1 Agli impiegati che per motivi inerenti alla loro persona sono impediti di lavorare senza loro colpa, l’IPI deve continuare a versare il salario nei periodi di tempo seguenti:
2 Per impedimenti non imputabili all’impiegato s’intendono segnatamente malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali, servizio militare volontario nell’esercito svizzero o servizio volontario di protezione civile, servizio nella Croce Rossa o adempimento di una funzione pubblica. Le durate di più impedimenti al lavoro nel corso di un anno d’impiego vanno sommate, eccettuata quella dell’adempimento del servizio militare svizzero. 3 Il salario da versare nel periodo d’impedimento al lavoro intervenuto senza colpa dell’impiegato comprende la componente di base e la componente della qualificazione; di regola la componente delle prestazioni è versata in funzione delle prestazioni sino ad allora fornite. |