Ordinanza
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Art. 20 Vacanze
1 Nel caso di durata normale del lavoro, l’impiegato ha diritto a quattro settimane di vacanza per anno civile. 2 Sino alla fine e compreso l’anno civile in cui l’impiegato compie 20 anni nonché a contare dall’inizio dell’anno civile in cui ne compie 50, il diritto alle vacanze è di cinque settimane; nell’anno civile in cui compie 60 anni, tale diritto sale a sei settimane per anno civile. |