Ordinanza
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Art. 21 Congedo maternità 15
L’impiegata ha diritto a quattro mesi di congedo maternità pagato; determinante è la data del parto. Se lo desidera, l’impiegata può sospendere il lavoro al massimo due settimane prima della data prevista per il parto. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 apr. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1891). |