Ordinanza
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Art. 22 Disdetta abusiva
1 Nel caso di disdetta abusiva, la controparte può fare opposizione per scritto all’altra parte entro la scadenza del termine di disdetta. 2 La disdetta è abusiva segnatamente se pronunciata:
3 Se le parti non si accordano, il destinatario della disdetta può richiedere in via giudiziaria il versamento di un’indennità. L’ammontare di quest’ultima non può eccedere l’equivalente del salario annuo dovuto per il periodo di calcolo in corso. È fatta salva la riassunzione in seno ad altra unità amministrativa della Confederazione. 4 Sono fatte salve altre pretese di risarcimento dei danni derivanti da altri titoli giuridici. |