Ordinanza
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Art. 32 Disposizione transitoria della modifica del 9 aprile 2008 24
Durante un termine transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore integrale della legge del 20 dicembre 200625 su PUBLICA, l’IPI assume la metà dei costi per il finanziamento della rendita transitoria (art. 10b) a partire dal compimento dei 60 anni e indipendentemente dal salario annuo determinante. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 apr. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1891). 25 RS 172.222.1 |