Ordinanza
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Art. 4 Componenti salariali
1 I contratti prevedono una componente di base per i salari degli impiegati e, sempreché siano adempiute le relative premesse, le componenti seguenti:
2 La somma delle componenti secondo il capoverso 1 ammonta a 280 000 franchi al massimo (stato gen. 2002). L’importo si adegua al rincaro preso in considerazione dall’IPI in virtù dell’articolo 9 capoverso 2.5 3 Il salario degli apprendisti tiene conto delle raccomandazioni delle rispettive organizzazioni professionali, nonché della prassi regionale. L’IPI può derogarvi in favore degli apprendisti. 4 All’assegno di custodia si applicano per analogia le disposizioni della Confederazione. L’IPI può anche pagare importi superiori.6 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 1889). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 apr. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1891). |