Ordinanza
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Art. 6 Componente della qualificazione
1 La componente della qualificazione si determina a norma della qualificazione personale degli impiegati rispetto alla funzione in questione; sono determinanti segnatamente la formazione, le attitudini, nonché il grado d’esperienza. 2 La direzione designa la persona abilitata a fissare nei singoli casi la componente della qualificazione. Essa provvede alla parità di trattamento nella valutazione di qualificazioni equivalenti. 3 La componente della qualificazione non può eccedere il 40 per cento della componente di base. |