Ordinanza
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Art. 8 Indennità di funzione
1 Un’indennità di funzione si può convenire e corrispondere all’impiegato che assume temporaneamente compiti suppletivi.8 2 L’ammontare dell’indennità è determinato a norma del profilo oggettivo dei requisiti nonché delle qualificazioni personali degli impiegati chiamati alla funzione suppletiva. 3 La direzione designa la persona abilitata a fissare nei singoli casi l’indennità di funzione. Essa provvede alla parità di trattamento nella valutazione di funzioni e qualificazioni equivalenti. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 1889). |