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Ordinanza sullo statuto del personale dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (OPer-IPI)
del 30 settembre 1996 (Stato 1° ottobre 2010)
Art. 8Indennità di funzione
1 Un’indennità di funzione si può convenire e corrispondere all’impiegato che assume temporaneamente compiti suppletivi.8
2 L’ammontare dell’indennità è determinato a norma del profilo oggettivo dei requisiti nonché delle qualificazioni personali degli impiegati chiamati alla funzione suppletiva.
3 La direzione designa la persona abilitata a fissare nei singoli casi l’indennità di funzione. Essa provvede alla parità di trattamento nella valutazione di funzioni e qualificazioni equivalenti.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 1889).