Art. 27
1 Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto, durante i viaggi di servizio, all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.66 2 Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1.67 2bis Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la formazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.68 2ter Gli ufficiali e i sottufficiali superiori di professione specialisti possono viaggiare in prima classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra luoghi d’impiego.69 3 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull’OPers. 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167). 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167). 68 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167). 69 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6109). |