Art. 28
1 I militari a contratto temporaneo hanno diritto all’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione presso il luogo di lavoro, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili. In casi particolari può essere versata un’indennità per l’occupazione di un alloggio esterno presso il luogo di lavoro. L’indennità si fonda sull’allegato 1. 2 In occasione di impieghi con la truppa al di fuori del luogo di lavoro e durante la formazione di base e il perfezionamento, il datore di lavoro assegna al militare a contratto temporaneo un alloggio appropriato e disciplina la sussistenza. Per l’alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un’indennità conformemente all’allegato 1.70 3Per i pasti presso la truppa necessari per ragioni di servizio sono rimborsati i costi effettivi conformemente all’ordinanza del 21 febbraio 201871 concernente l’amministrazione dell’esercito.72 3bis I militari a contratto temporaneo hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all’indennità per pasti conformemente all’allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la formazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.73 3ter Gli ufficiali e i sottufficiali superiori a contratto temporaneo possono viaggiare in prima classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra luoghi d’impiego.74 4 Le rimanenti indennità per spese si fondano sull’OPers. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167). 73 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2007 (RU 2007 6631). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167). 74 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 6 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6109). |