Art. 33 Attribuzione dei veicoli
1 L’acquisto di un’autovettura nuova oppure, in casi particolari, l’attribuzione di un’autovettura usata, appartenente a un pool o noleggiata sono effettuati dal SPA. Gli aspiranti aventi diritto ricevono come primo veicolo un’autovettura del pool.81 2 Qualora sia acquistata un’autovettura nuova, le persone di cui all’articolo 30 capoverso 1 possono scegliere il loro veicolo. Esso deve essere conforme alle aliquote di cui all’articolo 32 e ai requisiti minimi del SPA. 3 Ai detentori non è consentito apportare alcuna modifica ai loro veicoli. 4 In caso di impiego inappropriato o di modifica del veicolo, di altre violazioni delle prescrizioni o di inosservanza degli obblighi finanziari, il SPA, d’intesa con il superiore gerarchico competente, può modificare l’attribuzione del veicolo, attribuire un’autovettura appartenente a un pool o un’autovettura noleggiata oppure limitare l’uso alle corse di servizio. 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027). |