Art. 37 Immatricolazione
1 I veicoli di servizio personali sono immatricolati civilmente e militarmente. In caso di rinuncia alla possibilità di utilizzare privatamente il veicolo di servizio, esso è immatricolato soltanto militarmente.92 2 In servizio di milizia, tutte le corse di servizio sono eseguite con targhe di controllo militari. 3 Le corse private sono consentite unicamente con targhe di controllo cantonali. 4 Le targhe di controllo non possono essere utilizzate come targhe trasferibili per altri veicoli a motore. 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 7 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5027). |